Un immobile che resta inagibile dopo un sisma diventa, per molti proprietari e per i tecnici, il centro di una domanda pratica: quali incentivi fiscali si possono ancora usare e con quali condizioni? La risposta dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 66 del 13 novembre mette ordine su casi frequenti nelle zone terremotate: presenza di usufrutto, accertamento AeDES, richiesta di rinuncia a contributi pubblici e intestazione della comunicazione di inizio lavori. Qui spieghiamo, con termini concreti, cosa conta davvero per ottenere il Superbonus 110% nei territori colpiti dal sisma.

Che cosa chiarisce la risoluzione
La risoluzione affronta un caso tipico: un’unità abitativa dichiarata parzialmente inagibile a seguito del sisma del 13 giugno 2013, con la relazione AeDES che riporta esito C e una Ordinanza Sindacale di inagibilità. Le proprietarie non hanno ricevuto contributi per la ricostruzione previsti dal D.L. 189/2016 e hanno inviato una PEC per dichiarare la rinuncia al contributo, indicando la volontà di utilizzare il Superbonus Sisma (commi 8‑ter e 4‑quater dell’art. 119 del D.L. 34/2020) per interventi di ripristino e miglioramento della classe sismica. L’Agenzia ricorda che la condizione fondamentale per l’accesso all’aliquota del 110% è la certificazione del nesso causale tra evento sismico e danno all’edificio: la scheda AeDES con esito C soddisfa questo requisito.
Un dettaglio che molti sottovalutano: la qualificazione dell’immobile come prima casa o meno non incide sulla spettanza dell’agevolazione prevista dal comma 8‑ter. Questo significa che, quando è dimostrata la relazione con l’evento calamitoso, l’agevolazione è applicabile indipendentemente dallo stato anagrafico o dalla destinazione precedente dell’abitazione.
Requisiti, limiti e rinuncia ai contributi
Il comma 8‑ter stabilisce che per gli interventi nei comuni danneggiati da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, con stato di emergenza dichiarato, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La risoluzione rimarca che questo beneficio si applica esclusivamente agli edifici che hanno subito danni direttamente collegabili al sisma, come evidenziato dalla scheda AeDES. L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 8/E del 2022, che aveva già delimitato il campo di applicazione del Superbonus in ambito sismico.
Per quanto riguarda la rinuncia ai contributi pubblici per la ricostruzione, la risoluzione chiarisce un punto operativo: la rinuncia è rilevante solo se si intende accedere all’incremento del 50% del massimale di spesa previsto dal comma 4‑ter. Nel caso in esame, invece, l’istante richiede esclusivamente l’applicazione dell’aliquota del 110% fino al termine previsto; quindi la precedente impossibilità di richiedere il contributo non preclude il diritto alla detrazione. Un aspetto che sfugge a chi vive in città è che la documentazione tecnica (AeDES, Ordinanza, PEC) fa la differenza tra accesso e diniego dell’agevolazione.
Intestazione della CILAS e risvolti pratici
Il secondo quesito affrontato nella risoluzione riguarda l’intestazione della CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata): deve essere intestata al soggetto che sostiene le spese? L’Agenzia applica al Superbonus il principio già espresso per le ristrutturazioni dall’art. 16‑bis TUIR e dalla Circolare 17/E/2023: la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che materialmente sostiene la spesa, a condizione che la documentazione dimostri l’effettivo sostenimento delle spese e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. In pratica, il coniuge convivente e comproprietario, anche se la CILAS è intestata all’altro coniuge, può fruire del Superbonus 110% previsto dal comma 8‑ter.
Un fenomeno che in molti notano solo nella pratica professionale è l’importanza di conservare ogni atto: fatture, bonifici, asseverazioni tecniche, PEC di rinuncia. Senza questa documentazione diventa difficile dimostrare la titolarità della spesa e il collegamento all’intervento agevolato. Per i professionisti e i contribuenti delle aree colpite dal sisma, la conseguenza pratica è chiara: verificare con attenzione la scheda AeDES, l’esistenza dell’Ordinanza Sindacale, la correttezza formale della CILAS e la presenza della rinuncia quando serve. Questo è il passaggio che, nella maggior parte dei casi, decide l’esito della pratica fiscale.
